Cosa dice la normativa

Qualità dell’aria

La norma quadro in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 155/2010 che ha abrogato il Decreto Legislativo n. 351/99 e i rispettivi decreti attuattivi (il DM 60/02, il Decreto Legislativo n.183/2004 e il DM 261/2002). Il Decreto Legislativo n.155/2010 contiene le definizioni di valore limite, valore obiettivo, soglia di informazione e di allarme, livelli critici, obiettivi a lungo termine e valori obiettivo.

Il Decreto individua l’elenco degli inquinanti per i quali è obbligatorio il monitoraggio (NO2, NOx, SO2, CO, O3, PM10, PM2.5, Benzene, Benzo(a)pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel, Mercurio, precursori dell’ozono) e stabilisce le modalità della trasmissione e i contenuti delle informazioni sullo stato della qualità dell’aria, da inviare al Ministero dell’Ambiente.

Il provvedimento individua nelle Regioni le autorità competenti per effettuare la valutazione della qualità dell’aria e per la redazione dei Piani di Risanamento della qualità dell’aria nelle aree nelle quali sono stati superati i valori limite. Sono stabilite anche le modalità per la realizzazione o l’adeguamento delle reti di monitoraggio della qualità dell’aria (Allegato V e IX).

L’allegato VI del decreto contiene i metodi di riferimento per la determinazione degli inquinanti. Gli allegati VII e XI, XII, XIII e XIV riportano i valori limite, i livelli critici, gli obiettivi a lungo termine e i valori obiettivo rispetto ai quali effettuare la valutazione dello stato della qualità dell’aria.

Di recente sono stati emanati il DM Ambiente 29 novembre 2012 che, in attuazione del Decreto Legislativo n.155/2010, individua le stazioni speciali di misurazione della qualità dell’aria, il Decreto Legislativo n.250/2012 che modifica ed integra il Decreto Legislativo n.155/2010 definendo anche il metodo di riferimento per la misurazione dei composti organici volatili, il DM Ambiente 22 febbraio 2013 che stabilisce il formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di monitoraggio e il DM Ambiente 13 marzo 2013 che individua le stazioni per le quali deve essere calcolato l’indice di esposizione media per il PM2,5.

Infine il DM 5 maggio 2015 stabiisce i metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualità dell’aria di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo n.155/2010. In particolare, in allegato I, è descritto il metodo di campionamento e di analisi da applicare in relazione alle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del materiale particolato PM10 e PM2.5, mentre in allegato II è riportato il metodo di campionamento e di analisi da applicare per gli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene.

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Emissioni

La norma quadro in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera è costituita dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte V, che si applica a tutti gli impianti (compresi quelli civili) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera stabilendo valori di emissione, prescrizioni, metodi di campionamento e analisi delle emissioni oltre che i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai limiti di legge.
Il Decreto è stato aggiornato dal D.Lgs. n.128/2010.

Di recente il D.Lgs. n.152/2006 ha subito ulteriori modifiche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 , che oltre a modificarne le Parti II, III, IV e V, ha assorbito ed integrato i contenuti del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 33 sull’incenerimento e coincenerimento dei rifiuti. Quest’ultimo decreto sarà abrogato a partire dal 1° gennaio 2016. Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) vale quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 (parte II) che ha ripreso, in toto, i contenuti del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (già abrogato dal D.Lgs. 128/2010).

Il 13 marzo 2013 è stato emanato il DPR n. 59/2013 che, oltre a regolamentare e semplificare gli adempimenti in materia di autorizzazione unica ambientale per gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, obbliga gli stabilimenti, in cui sono presenti attività ad emissioni scarsamente rilevanti, all’adozione delle autorizzazioni di carattere generale riportate in Allegato I al DPR n. 59/2013 stesso.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato anche il DPR n.74/2013, ovvero il Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.

Per quanto attiene il contenimento delle emissioni e dei gas ad effetto serra, il Decreto Legislativo n. 171 del 21 maggio 2004 (attuazione della Direttiva 2001/81/CE), stabilisce i limiti nazionali di emissione di SO2, NOX, COV, NH3, che dovevano essere raggiunti entro il 2010.

La Legge n. 316 del 30 dicembre 2004 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273) contiene le disposizioni per l’applicazione della Direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.

Il 13 aprile 2013 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 30/2013 “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE” al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”. Tale decreto abroga il precedente in materia (Decreto Legislativo n. 216/2006).

Il 16 luglio 2014 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 112/2014 “Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo nei combustibili ad uso marino”.

Il 22 luglio 2015 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 111/2015 che integra e modifica il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in materia di assegnazione e rilascio di quote emissive di gas ad effetto serra per le attività di trasporto aereo.

fonte: http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/cosa-dice-la-normativa